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Scheda Corso

Categoria: ADDETTI EMERGENZE [Aula] 16 ore

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 3 - EX RISCHIO ALTO - (16 ORE)


Descrizione

Corso di formazione antincendio da 16 ore per addetti antincendio in attività di livello 3 (ex rischio alto), ai sensi dell'Art. 37 co.9 del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 106/09 e art. 5 co. 1 e allegato III del D.M. 02/09/2021

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio. I contenuti minimi dei corsi di formazione antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro.

Ricadono nella fattispecie di livello 3 almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Per tali attivita' (Allegato IV del D.M. 02/09/2021), gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).


Informazioni

  • Categoria Corso ADDETTI EMERGENZE
  • Tipologia Corso Residenziale
  • Validità attestato : 5 Anni